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Statuto

 

Costituzione, finalità, sede, durata
Denominazione e simbolo
Soci
Patrimonio sociale
Gli organi sociali
Consiglio di Presidenza
Consiglio Direttivo
Assemblea dei Soci
Presidente
Segratario Generale
Amministratore
Coordinatore per gli scambi internazionali
Coordinatore per l'attività editoriale
Coordinatore dei programmi di Cooperazione
Riunioni internazionali
Consulenze e Bilancio

 

 

 

Costituzione, finalità, sede, durata

Art. 1

È costituita l'associazione F.I.Sa.V. (Federazione Internazionale pro Salute et Vita), che si propone la tutela della Vita e della Salute dell'uomo, nel rispetto della dignità trascendente della persona umana considerata nella sua totalità e senza alcuna discriminazione.

La tutela della Vita e della Salute, intesa nel senso più ampio del termine, comprende:
- L'adeguata formazione scientifica ed etica degli operatori sanitari;
- La promozione della figura dell'operatore medico;
- La valorizzazione della Dignità del Malato nell'ambito dell'assistenza sanitaria
- La difesa della vita fin dal suo concepimento alla morte naturale.

Art. 2

La F.I.Sa.V. come associazione internazionale potrà altresì ricevere adesioni da altre organizzazioni aventi scopi analoghi, affini e complementari o comunque connessi ai propri. La F.I.Sa.V. si propone di promuovere relazioni tra facoltà di medicina italiane e tra queste e le Università straniere, attraverso lo scambio d'idee, esperienze, informazioni riguardanti la formazione accademica ed i risvolti sociali della professione medica allo scopo di ispirare ideali umanitari ed etici negli operatori sanitari, migliorarne la professionalità e contribuire alla crescita della comunità medica nazionale ed internazionale.

Art. 3

Per eseguire tali finalità, la F.I.Sa.V. :
a) effettua e promuove studi, ricerche e rilevazioni riguardanti la situazione sanitaria;
b) evidenzia e discute i problemi della formazione e del ruolo sociale dell'Operatore Sanitario nella società contemporanea;
c) agevola e promuove:
   - Programmi di mobilità culturali e professionali tra Medici o tra Studenti di Medicina;
   - Attività editoriali e divulgative di competenze medica e scientifica, sia in campo nazionale sia internazionale;
d) promuove l'incontro e il dialogo tra tutte le forze sociali, culturali interessate alle finalità della Federazione;
e) crea e partecipa ad iniziative intese a studiare ed organizzare, in tutti i loro aspetti, nuove esperienze concrete che possano completare e rinnovare il ruolo delgi operatori sanitari nella società;
f) può contribuire al sostegno organizzativo, gestionale e/o economico d'associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri e instaurare con questi rapporti di collaborazione:
g) può elaborare proposte ed iniziative in sede tecnica, legislativa ed amministrativa, finalizzate a sviluppare e qualificare l'attività degli operatori sanitari.

Art. 4

la F.I.Sa.V., agendo nel rispetto delle leggi vigenti, afferma la propria indipendenza da qualsiasi movimento o partito politico. Respinge in assoluto qualsiasi discriminazione per motivi di religione, opinione politica, sesso, razza, condizioni sociali.

Art. 5

La F.I.Sa.V. ha sede legale provvisoriamente presso il Policlinico Agostino Gemelli in Roma.

Con atto del Consiglio di Presidenza potranno essere istituite, sul territorio nazionale, altre sedi operative.

Art. 6

La durata della Federazione è fino al 31 dicembre 2098, fatto salvo lo scioglimento che può avvenire per:
a) sopravvenuta mancanza di soci;
b) delibera dell'Assemblea Generale riunita in convocazione straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

 

Denominazione e simbolo

Art. 7

La Federazione utilizza come propria denominazione la sigla F.I.Sa.V. (Federazione Internazionale pro Salute et Vita) ed è rappresentata graficamente da un planisfero bidimensionale, monocromatico (Cyan), con sovraimpresse due mani congiunte e sormontate dal Caduceo (bastone d'Esculapio), sottostante tale logo vi è il motto "UT HUMANITATI PRODESSE VALEAMUS", da potersi riprodurre su documenti, moduli o gadgets solo previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

 

Soci

Art. 8

Il numero di soci è illimitato. L'associazione si compone di Soci fondatori, Soci Onorari e soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.

Sono Soci Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, personalità di spicco nell'ambito degli interessi della Federazione e coloro che si sono distinti per meriti particolari nei vari campi della stessa.

Sono Soci Ordinari della F.I.Sa.V., per la durata di un anno accademico, tutti coloro, persone fisiche od enti od organizzazioni che facendone richiesta scritta al Consiglio di Presidenza specificando nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita per le persone fisiche e i dati identificativi per le persone giuridiche, ne ottengano dal medesimo l'accettazione e versino le quote associative.

Chi chiede di diventare socio ordinario dichiara inoltre di aver visionato e di accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti dell'associazione.

Sono inoltre tenuti a pagare la Quota straordinaria quanti dei soci ordinari usufruiranno dei progetti di mobilità, per un importo deciso annualmente dall'Amministratore.

Art. 9

L'esclusione dall'Associazione viene deliberata dall'assemblea per proposta del Consiglio di Presidenza e si ha:
a) per morosità di pagamento della quota associativa annuale o nel pagamento delle prestazioni specifiche ottenute dall'associazione;
b) per la non osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statut o dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) per appurato danneggiamento dell'associazione in qualunque modo sia moralmente che materialmente.

Art.10

La qualità di Socio Onorario è acquisita dal momento della nomina e dura per tutta la durata della Federazione.
I Soci Onorari in quanto tali non pagano la Quota Associativa Ordinaria e non hanno diritto di voto e di intervento in sede di Assemblea.

 

Patrimonio sociale

Art. 11

Il patrimonio della F.I.Sa.V. è costituito da lasciti, donazioni, contribuzioni dei soci e da somme o valori che, a qualsiasi titolo, siano versati all'associazione.

Art. 12

Le entrate finanziarie con cui l'associazione si propone il conseguimento dei fini istituzionali e lo svolgimento della propria attività sono costituite dalle quote associative, doni, elargizioni ed altri proventi, da contributi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni e da qualsiasi altra entrata compatibile con lo scopo associativo.

 

Gli organi sociali

Art. 13

Sono organi dell'associazione:

a) il Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente, dall'Amministratore, dal Segretario Generale);

b) il Consiglio Direttivo (composto dall'Amministratore, dal Segretario Generale, dal Coordinatore degli scambi internazionali, dal Coordinatore dell'attività editoriale, dal Coordinatore dei programmi di cooperazione);

c) l'Assemblea dei soci.

 

Consiglio di Presidenza

Art. 14

È composto dal Presidente, dal Segretario Generale e dall'Amministratore.
Dirige e coordina tutte le attività della Federazione.
È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.
Dura in carica cinque anni per la prima volta e sarà rinnovato successivamente ogni 2 anni.

Il Presidente sarà eletto a maggioranza semplice e per alzata di mano dai membri del Consiglio Direttivo appena eletto.

Il Segretario Generale e l'Amministratore saranno eletti a maggioranza semplice e per alzata di mano dai partecipanti con diritto di voto all'Assemblea dei soci.
La nomina del Segretario Generale e dell'Amministratore avverrà per la prima volta in sede di atto costitutivo all'unanimità dei soci fondatori riuniti in assemblea.
Il Consiglio di Presidenza è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da eseguire per il conseguimento degli scopi costituzionali dell'Associazione.
Il Consiglio di Presidenza, in particolare ha il compito di:

- amministrare e gestire l'associazione con più ampia facoltà in proposito;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci ordinari;
- adempiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto sono riservati all'assemblea.

 

Consiglio direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero fisso di cinque (5) membri.

È composto da:
- l'Amministratore;
- il Segretario Generale;
- il coordinatore degli scambi internazionali;
- il coordinatore dell'attività editoriale;
- il coordinatore dei programmi di cooperazione;

L'elezione del Segretario Generale, dell'Amministratore e dei tre coordinatori del Consiglio Direttivo avviene ad opera dell'Assemblea dei soci;
È convocato dal Consiglio di Presidenza almeno sei volte l'anno.
Nomina il Presidente ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 28 del presente statuto.
A seguito di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale dal Segretario Generale, che deve essere affisso nei locali della sede legale ed inviato ai responsabili delle Associazioni aderenti entro quindici giorni dalla ratifica degli altri membri del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, salvo che per l'ammissione di nuovi soci, e per tutte quelle attività che necessitino della presenza dell'Amministratore, per la quale è richiesta la presenza di almeno 4/5 dei membri.
Il Consiglio Direttivo si occupa delle attività di governo dell'Associazione allo scopo di rendere esecutivi gli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Soci.
Dura in carica cinque anni per la prima volta e sarà rinnovato successivamente ogni due anni.
In caso di morte o di dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, l'assemblea dei soci dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo. I nuovi membri del consiglio restano in carica fino all'originaria scadenza del Consiglio stesso.

Nella prima riunione dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo deve eleggere:
- il Presidente.

Art. 16

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- stabilire le quote associative;
- predisporre i provvedimenti disciplinari in merito all'esclusione dei soci;
- redigere i regolamenti relativi al funzionamento dell'associazione;
- adempiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto sono riservati all'assemblea o al consiglio di Presidenza.
Il Consiglio Direttivo non ha diritto a compensi, ma solo diritto al rimborso delle spese documentate affrontate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi per gli argomenti di sua competenza.
L'avviso di convocazione, da comunicarsi in forma scritta ai Consiglieri, contiene il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti del giorno e spedita almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le riunioni sono valide quando intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Segretario Generale, in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice degli intervenuti, in caso di parità di voti nelle votazioni prevale il voto di chi presiede il Consilgio.

Art. 18

Possono concorrere alle chariche del Consiglio Direttivo tutti gli associati e/o i designati dagli enti associati che possiedono i requisiti richiesti dalle rispettive cariche per cui ci si candida.

Art. 19

I membri del Consiglio Direttivo, alla fine del loro mandato biennale, devono presentare una relazione su tutte le attività svolte. Tali relazioni vanno discusse, approvate o ricusate in sede di Assemblea ordinaria. La mancata approvazione di tali relazioni diviene motivo d'inelligibilità a tutte le cariche per gli anni successivi.

 

Assemblea dei soci

Art. 20

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati.
L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria (una volta l'anno entro il mese d'aprile).
È convocata dal Segretario Generale e dall'Amministratore, mediante invito agli associati indicante il giorno, l'ora e il luogo, l'oggetto della seduta con almeno un mese di preavviso, ovvero mediante avviso scritto affisso nella sede sociale per almeno quindici (15) giorni contenente gli stessi elementi dell'invito.

Trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione della Federazione eleggerà ogni due anni i membri del Consiglio Direttivo eccetto il Presidente, tra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo Uscente.

Art. 21

L'assemblea in sede ordinaria:
- approva il rendiconto e/o bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina il consiglio direttivo (eccetto il Presidente);
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto e/o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 22

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e può riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale.
L'assemblea, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e solamente per voto palese (alzata di mano). La seconda convocazione deve aver luogo entro le 24 ore successive alla prima. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
In ogni caso per le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto è necessario la delibera dell'Assemblea in sede straordinaria con le stesse maggioranze previste all'art. 6 paragrafo b).

Non sono ammesse deleghe alla partecipazione all'Assemblea.

Art. 23

Il Segretario Generale uscente o l'Amministratore provvederanno al riscontro delle presenze in prima e in seconda convocazione e indiranno la votazione per alzata di mano per l'elezione del Presidente e del Vice-presidente dell'Assemblea che, per tutta la sua durata, ne cureranno il corretto svolgimento, fungeranno da moderatori, e nomineranno, inoltre, un segretario pro tempore che rediga il verbale dei lavori assembleari.

Art. 24

I lavori dell'Assemblea Generale iniziano con l'approvazione e/o eventuali modifiche del Calendario Congressuale (O.d.G.)
Successivamente sono discusse le relazioni sulle attività dei due anni precedenti presentate dai membri del Consiglio Direttivo uscente che rimane effettivamente in carica fino a quel momento. Dopodiché la reggenza temporanea della Federazione, fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, è affidata al Presidente dell'Assemblea.
Qualora la relazione del membro del Consiglio Direttivo fosse respinta, l'interessato non potrà candidarsi a qualsiasi carica per il biennio successivo.

Art. 25

La Presidenza dell'Assemblea cura la presentazione delle candidature alle varie cariche del Consiglio Direttivo che dovranno essere presentate per ISCRITTO e PERSONALMENTE dagli interessati entro e non oltre la fine dei lavori della prima giornata dei lavori assembleari. A tali candidature ogni interessato dovrà allegare anche una bozza programmatica del lavoro che intende svolgere.
La Presidenza dell'Assemblea respingerà pubblicamente le candidature di coloro che non possiedono i requisiti richiesti nel presente statuto.

Art. 26

È preclusa la candidatura e l'elezione a:

a) i membri del Consiglio Direttivo uscente, qualora non siano stati approvati dall'Assemblea i relativi "reports" delle attività svolte durante il biennio precedente;

b) i soci che non possiedono i requisiti richiesti dalle specifiche cariche.

Art. 27

Alla fine dei lavori, tutti gli atti dell'assemblea e della gestione del biennio precedente devono essere consegnati ai membri del Consiglio Direttivo appena eletto.

 

Presidente

Art. 28

È eletto dal consiglio Direttivo, con votazione per alzata di mano a maggioranza semplice tra quanti Soci Fondatori, Soci Onorari o Personalità di spicco nella società che nel biennio precedente si siano distinti nel sostenere la Federazione e posseggano requisiti di comprovata integrità morale. Rimane in carica 2 anni.
È compito del Presidente:
- vigilare sul rispetto delle finalità della Federazione;
- rappresentare la Federazione in ambito Internazionale e presso tutte le Istituzioni Culturali, Diplomatiche e Religiose;
- convocare almeno 2 volte l'anno il Consiglio di Presidenza per le relazioni semestrali sull'andamento delle attività della F.I.Sa.V.

 

Segretario Generale

Art. 29

Viene eletto, dall'Assemlea dei soci, tra i Soci Fondatori od Ordinari (associati da almeno 2 anni, escluso quello in corso) che si siano impegnati a titolo di membri del Consiglio Direttivo nell'attività della Federazione negli anni precedenti.
Per la prima volta è eletto dai soci fondatori in sede di atto costitutivo.
Rimane in carica 2 anni.

È compito del Segretario Generale:

a) redigere, d'accordo con l'Amministratore, gli ordini del giorno che formeranno oggetto delle riunioni consiliari, gli avvisi riguardanti le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, trasmette gli inviti per le riunioni, tiene aggiornato il libro dei soci e i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

b) coordinare le attività dei membri del Consiglio Direttivo;

c) promuovere e divulgare informazioni riguardanti la F.I.Sa.V. volte a migliorarne l'immagine e le attività, utilizzando i diversi mezzi di comunicazione a disposizione (periodici, videotapes, opuscoli, manifesti, ecc.), avvalendosi, se necessario, del Coordinatore per l'Editoria;

d) inviare a tutte le Associazioni entro un mese copia del verbale della riunione del Consiglio Direttivo;

e) egli rappresenta il portavoce ufficiale della Federazione nell'ambito dei mass media;

f) deve redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, che deve essere affisso nei locali della sede legale ed inviato ai responsabili delle Associazioni aderenti entro 1quindici giorni dalla ratifica degli altri membri del Direttivo;

g) partecipare alle riunioni internazionali.

 

Amministratore

Art. 30

Viene eletto, dall'Assemblea dei soci, tra i Soci Fondatori od Ordinari (associati da almeno 2 anni, escluso quello in corso) che si siano impegnati a titolo di membri del Consiglio Direttivo nell'attività della Federazione negli anni precedenti e che possiede requisiti di: preparazione accademica e/o di esperienza di gestione manageriali.
Per la prima volta viene eletto dai soci fondatori in sede di atto costitutivo.
Rimane in carica 2 anni.
È il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi in giudizio, con facoltà di promuovere e sostenere azioni od istanze giudiziare ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare ad uopo Avvocati.
I suoi compiti sono:

a) eseguire, nelle pratiche amministrative, le decisioni del Consiglio Direttivo, purché non contravvengano agli interessi economici della Federazione;

b) proporre in sede di Assemblea generale l'eventuale sospensione dal diritto di voto per i soci con inadempienze amministrative o sottoposti a sanzioni disciplinari, o il cui nome non risulti iscritto nel registro dei soci da almeno un anno;

c) verificare la legale costituzione, annualmente, delle Associazioni che aderiscono alla federazione e di quelle che chiedono l'adesione;

d) partecipare alle riunioni internazionali;

e) reperire e gestire i fondi necessari all'attività della Federazione, tenere un registro di contabilità in ogni momento a disposizione del Consiglio Direttivo;

f) riscuotere le entrate, rilasciando quietanza e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza associativa;

g) tenere i Libri contabili e non;

h) redigere il rendiconto e/o bilancio consuntivo e preventivo annuale;

Art. 31

All'Amministratore spettano altresì, in via esclusiva e con autonomia di firma, lo svolgimento delle attività gestionali, economiche, finanziarie, in particolare, presso Istituti di Credito e Bancari, Enti pubblici e privati, Fondazioni o Privati finanziatori, Amministrazione Postale.

Art. 32

L'Amministratore ha diritto di veto sulle delibere del Consiglio Direttivo in merito ad erogazioni di fondi non previste dal bilancio preventivo o di spese incompatibili con la disponibilità finanziaria della Federazione.

 

Coordinatore per gli scambi internazionali

Art. 33

Viene eletto, dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e per alzata di mano, tra i soci presenti che abbiano una buona ed oggettiva conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di relazioni pubbliche in ambito accademico, sociali, nazionali ed internazionali, bilancio permettendo.
Rimane in carica 2 anni.

Egli rappresenta, quando e dove richiesto, la Federazione, come gli altri membri del Consiglio Direttivo in occasione della stipula dei contratti internazionali di scambio tra la Federazione ed altre Associazioni estranee ad essa.
Ha il compito di coordinare ed incentivare i Programmi di Mobilità.

 

Coordinatore per l'attività editoriale

Art. 34  

Viene eletto, dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e per alzata di mano, tra i soci presenti.
Deve avere una buona ed oggettiva conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una II lingua straniera.
Rimane in carica 2 anni.

Ha il compito di:

a) preparare, redigere e pubblicare il Giornale della Federazione;

b) curare l'informatizzazione della Federazione in ogni ambito;

c) gestire tutti i Programmi di scambi culturali dell'Unione Europea;

d) dopo averle ricevute dal neo eletto Segretario Generale, deve inviare copia del verbale dell'Assemblea Generale a tutte le Associazioni federate, entro e non oltre 45 giorni dalla data di chiusura dei lavori;

e) partecipare come rappresentante della Federazione (quando e dove richiesto) alle riunioni internazionali, bilancio permettendo;

f) prende visione della corrispondenza non commerciale e non finanziaria, in arrivo che trasmette agli organi dell'associazione, cura l'archivio sociale.

 

Coordinatore dei programmi di cooperazione

Art. 35

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e per alzata di mano, tra i soci presenti che abbiano una buona ed oggettiva conoscenza della lingua inglese.
Rimane in carica 2 anni.

I suoi compiti sono:

a) coordinare le Associazioni nei progetti Interuniversitari di Cooperazione istituiti dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) promuovere la sensibilizzazione alle problematiche degli interventi umanitari nei Paesi in via di sviluppo;

c) partecipare come rappresentante della Federazione (quando e dove richiesto) alle riunioni internazionali, bilancio permettendo.

 

Riunioni internazionali

Art. 36

Partecipano di diritto agli incontri internazionali il Segretario Generale, l'Amministratore e bilancio permettendo anche i Coordinatori, membri del Consilgio Direttivo.

 

Consulenze e Bilancio

Art. 37

L'Assemblea Generale approva entro il IV mese dalla fine dell'esercizio il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dalla Contabilità Economica e dalle Note Integrative.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio viene predisposto e redatto dall'Amministratore che avrà cura di sottoporlo annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale.