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Statuto
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Costituzione, finalità, sede, durata
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Art. 1
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È costituita l'associazione F.I.Sa.V.
(Federazione Internazionale pro Salute et Vita), che si propone la tutela della Vita e
della Salute dell'uomo, nel rispetto della dignità trascendente della persona umana
considerata nella sua totalità e senza alcuna discriminazione.
La tutela della Vita e della Salute, intesa
nel senso più ampio del termine, comprende:
- L'adeguata formazione scientifica ed etica degli operatori sanitari;
- La promozione della figura dell'operatore medico;
- La valorizzazione della Dignità del Malato nell'ambito dell'assistenza sanitaria
- La difesa della vita fin dal suo concepimento alla morte naturale.
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Art. 2
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La F.I.Sa.V. come associazione internazionale
potrà altresì ricevere adesioni da altre organizzazioni aventi scopi analoghi, affini e
complementari o comunque connessi ai propri. La F.I.Sa.V. si propone di promuovere
relazioni tra facoltà di medicina italiane e tra queste e le Università straniere,
attraverso lo scambio d'idee, esperienze, informazioni riguardanti la formazione
accademica ed i risvolti sociali della professione medica allo scopo di ispirare ideali
umanitari ed etici negli operatori sanitari, migliorarne la professionalità e contribuire
alla crescita della comunità medica nazionale ed internazionale.
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Art. 3
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Per eseguire tali finalità, la F.I.Sa.V. :
a) effettua e promuove studi, ricerche e rilevazioni riguardanti la situazione
sanitaria;
b) evidenzia e discute i problemi della formazione e del ruolo sociale
dell'Operatore Sanitario nella società contemporanea;
c) agevola e promuove:
- Programmi di mobilità culturali e professionali tra Medici o tra
Studenti di Medicina;
- Attività editoriali e divulgative di competenze medica e
scientifica, sia in campo nazionale sia internazionale;
d) promuove l'incontro e il dialogo tra tutte le forze sociali, culturali
interessate alle finalità della Federazione;
e) crea e partecipa ad iniziative intese a studiare ed organizzare, in tutti i loro
aspetti, nuove esperienze concrete che possano completare e rinnovare il ruolo delgi
operatori sanitari nella società;
f) può contribuire al sostegno organizzativo, gestionale e/o economico
d'associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri e instaurare con
questi rapporti di collaborazione:
g) può elaborare proposte ed iniziative in sede tecnica, legislativa ed
amministrativa, finalizzate a sviluppare e qualificare l'attività degli operatori
sanitari.
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Art. 4
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la F.I.Sa.V., agendo nel rispetto delle leggi
vigenti, afferma la propria indipendenza da qualsiasi movimento o partito politico.
Respinge in assoluto qualsiasi discriminazione per motivi di religione, opinione politica,
sesso, razza, condizioni sociali.
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Art. 5
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La F.I.Sa.V. ha sede legale provvisoriamente
presso il Policlinico Agostino Gemelli in Roma.
Con atto del Consiglio di Presidenza potranno
essere istituite, sul territorio nazionale, altre sedi operative.
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Art. 6
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La durata della Federazione è fino al 31
dicembre 2098, fatto salvo lo scioglimento che può avvenire per:
a) sopravvenuta mancanza di soci;
b) delibera dell'Assemblea Generale riunita in convocazione straordinaria, con la
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
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Denominazione e simbolo
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Art. 7
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La Federazione utilizza come propria
denominazione la sigla F.I.Sa.V. (Federazione Internazionale pro Salute et Vita) ed è
rappresentata graficamente da un planisfero bidimensionale, monocromatico (Cyan), con
sovraimpresse due mani congiunte e sormontate dal Caduceo (bastone d'Esculapio),
sottostante tale logo vi è il motto "UT HUMANITATI PRODESSE VALEAMUS", da
potersi riprodurre su documenti, moduli o gadgets solo previa autorizzazione del Consiglio
di Presidenza.
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Soci
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Art. 8
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Il numero di soci è illimitato.
L'associazione si compone di Soci fondatori, Soci Onorari e soci Ordinari.
Sono Soci Fondatori coloro che sono
intervenuti alla costituzione dell'associazione.
Sono Soci Onorari, nominati dal
Consiglio Direttivo, personalità di spicco nell'ambito degli interessi della Federazione
e coloro che si sono distinti per meriti particolari nei vari campi della stessa.
Sono Soci Ordinari della F.I.Sa.V.,
per la durata di un anno accademico, tutti coloro, persone fisiche od enti od
organizzazioni che facendone richiesta scritta al Consiglio di Presidenza specificando
nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita per le persone fisiche e i dati
identificativi per le persone giuridiche, ne ottengano dal medesimo l'accettazione e
versino le quote associative.
Chi chiede di diventare socio ordinario
dichiara inoltre di aver visionato e di accettare integralmente il presente Statuto ed i
Regolamenti dell'associazione.
Sono inoltre tenuti a pagare la Quota
straordinaria quanti dei soci ordinari usufruiranno dei progetti di mobilità, per un
importo deciso annualmente dall'Amministratore.
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Art. 9
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L'esclusione dall'Associazione viene
deliberata dall'assemblea per proposta del Consiglio di Presidenza e si ha:
a) per morosità di pagamento della quota associativa annuale o nel pagamento delle
prestazioni specifiche ottenute dall'associazione;
b) per la non osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statut o
dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) per appurato danneggiamento dell'associazione in qualunque modo sia moralmente
che materialmente.
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Art.10
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La qualità di Socio Onorario è acquisita dal
momento della nomina e dura per tutta la durata della Federazione.
I Soci Onorari in quanto tali non pagano la Quota Associativa Ordinaria e non hanno
diritto di voto e di intervento in sede di Assemblea.
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Patrimonio
sociale
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Art. 11
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Il patrimonio della F.I.Sa.V. è costituito da
lasciti, donazioni, contribuzioni dei soci e da somme o valori che, a qualsiasi titolo,
siano versati all'associazione.
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Art. 12
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Le entrate finanziarie con cui l'associazione
si propone il conseguimento dei fini istituzionali e lo svolgimento della propria
attività sono costituite dalle quote associative, doni, elargizioni ed altri proventi, da
contributi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da
convenzioni e da qualsiasi altra entrata compatibile con lo scopo associativo.
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Gli
organi sociali
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Art. 13
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Sono organi dell'associazione:
a) il Consiglio di Presidenza (composto dal
Presidente, dall'Amministratore, dal Segretario Generale);
b) il Consiglio Direttivo (composto
dall'Amministratore, dal Segretario Generale, dal Coordinatore degli scambi
internazionali, dal Coordinatore dell'attività editoriale, dal Coordinatore dei programmi
di cooperazione);
c) l'Assemblea dei soci.
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Consiglio
di Presidenza
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Art. 14
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È composto dal Presidente, dal Segretario
Generale e dall'Amministratore.
Dirige e coordina tutte le attività della Federazione.
È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.
Dura in carica cinque anni per la prima volta e sarà rinnovato successivamente
ogni 2 anni.
Il Presidente sarà eletto a maggioranza
semplice e per alzata di mano dai membri del Consiglio Direttivo appena eletto.
Il Segretario Generale e l'Amministratore
saranno eletti a maggioranza semplice e per alzata di mano dai partecipanti con diritto di
voto all'Assemblea dei soci.
La nomina del Segretario Generale e dell'Amministratore avverrà per la prima volta
in sede di atto costitutivo all'unanimità dei soci fondatori riuniti in assemblea.
Il Consiglio di Presidenza è investito di ogni potere per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da eseguire per il conseguimento degli scopi
costituzionali dell'Associazione.
Il Consiglio di Presidenza, in particolare ha il compito di:
- amministrare e gestire l'associazione con
più ampia facoltà in proposito;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci ordinari;
- adempiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria amministrazione che comunque
rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o
del presente statuto sono riservati all'assemblea.
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Consiglio
direttivo
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Art. 15
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Il Consiglio Direttivo è costituito da un
numero fisso di cinque (5) membri.
È composto da:
- l'Amministratore;
- il Segretario Generale;
- il coordinatore degli scambi internazionali;
- il coordinatore dell'attività editoriale;
- il coordinatore dei programmi di cooperazione;
L'elezione del Segretario Generale,
dell'Amministratore e dei tre coordinatori del Consiglio Direttivo avviene ad opera
dell'Assemblea dei soci;
È convocato dal Consiglio di Presidenza almeno sei volte l'anno.
Nomina il Presidente ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 28
del presente statuto.
A seguito di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale
dal Segretario Generale, che deve essere affisso nei locali della sede legale ed inviato
ai responsabili delle Associazioni aderenti entro quindici giorni dalla ratifica degli
altri membri del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, salvo che per l'ammissione
di nuovi soci, e per tutte quelle attività che necessitino della presenza
dell'Amministratore, per la quale è richiesta la presenza di almeno 4/5 dei membri.
Il Consiglio Direttivo si occupa delle attività di governo dell'Associazione allo
scopo di rendere esecutivi gli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Soci.
Dura in carica cinque anni per la prima volta e sarà rinnovato successivamente
ogni due anni.
In caso di morte o di dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo prima della
scadenza del mandato, l'assemblea dei soci dovrà provvedere alla elezione dei nuovi
membri del Consiglio Direttivo. I nuovi membri del consiglio restano in carica fino
all'originaria scadenza del Consiglio stesso.
Nella prima riunione dopo la sua elezione il
Consiglio Direttivo deve eleggere:
- il Presidente.
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Art. 16
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In particolare il Consiglio Direttivo ha il
compito di:
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- stabilire le quote associative;
- predisporre i provvedimenti disciplinari in merito all'esclusione dei soci;
- redigere i regolamenti relativi al funzionamento dell'associazione;
- adempiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria amministrazione che comunque
rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o
del presente statuto sono riservati all'assemblea o al consiglio di Presidenza.
Il Consiglio Direttivo non ha diritto a compensi, ma solo diritto al rimborso delle
spese documentate affrontate per lo svolgimento delle proprie funzioni.
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Art. 17
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Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola
almeno una volta ogni due mesi per gli argomenti di sua competenza.
L'avviso di convocazione, da comunicarsi in forma scritta ai Consiglieri, contiene
il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti del giorno e spedita
almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le riunioni sono valide quando intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in
carica. Il Consiglio è presieduto dal Segretario Generale, in caso di sua assenza o
impedimento dall'Amministratore. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice degli
intervenuti, in caso di parità di voti nelle votazioni prevale il voto di chi presiede il
Consilgio.
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Art. 18
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Possono concorrere alle chariche del Consiglio
Direttivo tutti gli associati e/o i designati dagli enti associati che possiedono i
requisiti richiesti dalle rispettive cariche per cui ci si candida.
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Art. 19
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I membri del Consiglio Direttivo, alla fine
del loro mandato biennale, devono presentare una relazione su tutte le attività svolte.
Tali relazioni vanno discusse, approvate o ricusate in sede di Assemblea ordinaria. La
mancata approvazione di tali relazioni diviene motivo d'inelligibilità a tutte le cariche
per gli anni successivi.
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Assemblea
dei soci
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Art. 20
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L'Assemblea generale è costituita da tutti
gli associati.
L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria (una volta l'anno entro il
mese d'aprile).
È convocata dal Segretario Generale e dall'Amministratore, mediante invito agli
associati indicante il giorno, l'ora e il luogo, l'oggetto della seduta con almeno un mese
di preavviso, ovvero mediante avviso scritto affisso nella sede sociale per almeno
quindici (15) giorni contenente gli stessi elementi dell'invito.
Trascorsi i primi cinque anni dalla
costituzione della Federazione eleggerà ogni due anni i membri del Consiglio Direttivo
eccetto il Presidente, tra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo Uscente.
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Art. 21
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L'assemblea in sede ordinaria:
- approva il rendiconto e/o bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina il consiglio direttivo (eccetto il Presidente);
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati
alla sua competenza del presente statuto e/o sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo.
L'assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in
occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
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Art. 22
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In prima convocazione l'assemblea ordinaria è
regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al
voto e può riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale.
L'assemblea, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta, mentre in
seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e solamente per voto palese
(alzata di mano). La seconda convocazione deve aver luogo entro le 24 ore successive alla
prima. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
In ogni caso per le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto è
necessario la delibera dell'Assemblea in sede straordinaria con le stesse maggioranze
previste all'art. 6 paragrafo b).
Non sono ammesse deleghe alla
partecipazione all'Assemblea.
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Art. 23
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Il Segretario Generale uscente o
l'Amministratore provvederanno al riscontro delle presenze in prima e in seconda
convocazione e indiranno la votazione per alzata di mano per l'elezione del Presidente e
del Vice-presidente dell'Assemblea che, per tutta la sua durata, ne cureranno il corretto
svolgimento, fungeranno da moderatori, e nomineranno, inoltre, un segretario pro tempore
che rediga il verbale dei lavori assembleari.
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Art. 24
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I lavori dell'Assemblea Generale iniziano con
l'approvazione e/o eventuali modifiche del Calendario Congressuale (O.d.G.)
Successivamente sono discusse le relazioni sulle attività dei due anni precedenti
presentate dai membri del Consiglio Direttivo uscente che rimane effettivamente in carica
fino a quel momento. Dopodiché la reggenza temporanea della Federazione, fino
all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, è affidata al Presidente dell'Assemblea.
Qualora la relazione del membro del Consiglio Direttivo fosse respinta,
l'interessato non potrà candidarsi a qualsiasi carica per il biennio successivo.
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Art. 25
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La Presidenza dell'Assemblea cura la
presentazione delle candidature alle varie cariche del Consiglio Direttivo che dovranno
essere presentate per ISCRITTO e PERSONALMENTE dagli interessati entro e non oltre la fine
dei lavori della prima giornata dei lavori assembleari. A tali candidature ogni
interessato dovrà allegare anche una bozza programmatica del lavoro che intende svolgere.
La Presidenza dell'Assemblea respingerà pubblicamente le candidature di coloro che
non possiedono i requisiti richiesti nel presente statuto.
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Art. 26
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È preclusa la candidatura e l'elezione a:
a) i membri del Consiglio Direttivo uscente,
qualora non siano stati approvati dall'Assemblea i relativi "reports" delle
attività svolte durante il biennio precedente;
b) i soci che non possiedono i requisiti
richiesti dalle specifiche cariche.
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Art. 27
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Alla fine dei lavori, tutti gli atti
dell'assemblea e della gestione del biennio precedente devono essere consegnati ai membri
del Consiglio Direttivo appena eletto.
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Presidente
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Art. 28
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È eletto dal consiglio Direttivo, con
votazione per alzata di mano a maggioranza semplice tra quanti Soci Fondatori, Soci
Onorari o Personalità di spicco nella società che nel biennio precedente si siano
distinti nel sostenere la Federazione e posseggano requisiti di comprovata integrità
morale. Rimane in carica 2 anni.
È compito del Presidente:
- vigilare sul rispetto delle finalità della Federazione;
- rappresentare la Federazione in ambito Internazionale e presso tutte le
Istituzioni Culturali, Diplomatiche e Religiose;
- convocare almeno 2 volte l'anno il Consiglio di Presidenza per le relazioni
semestrali sull'andamento delle attività della F.I.Sa.V.
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Segretario
Generale
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Art. 29
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Viene eletto, dall'Assemlea dei soci, tra i
Soci Fondatori od Ordinari (associati da almeno 2 anni, escluso quello in corso) che si
siano impegnati a titolo di membri del Consiglio Direttivo nell'attività della
Federazione negli anni precedenti.
Per la prima volta è eletto dai soci fondatori in sede di atto costitutivo.
Rimane in carica 2 anni.
È compito del Segretario Generale:
a) redigere, d'accordo con l'Amministratore,
gli ordini del giorno che formeranno oggetto delle riunioni consiliari, gli avvisi
riguardanti le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, trasmette
gli inviti per le riunioni, tiene aggiornato il libro dei soci e i libri delle riunioni
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
b) coordinare le attività dei membri del
Consiglio Direttivo;
c) promuovere e divulgare informazioni
riguardanti la F.I.Sa.V. volte a migliorarne l'immagine e le attività, utilizzando i
diversi mezzi di comunicazione a disposizione (periodici, videotapes, opuscoli, manifesti,
ecc.), avvalendosi, se necessario, del Coordinatore per l'Editoria;
d) inviare a tutte le Associazioni entro un
mese copia del verbale della riunione del Consiglio Direttivo;
e) egli rappresenta il portavoce ufficiale
della Federazione nell'ambito dei mass media;
f) deve redigere il verbale delle riunioni del
Consiglio Direttivo, che deve essere affisso nei locali della sede legale ed inviato ai
responsabili delle Associazioni aderenti entro 1quindici giorni dalla ratifica degli altri
membri del Direttivo;
g) partecipare alle riunioni internazionali.
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Amministratore
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Art. 30
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Viene eletto, dall'Assemblea dei soci, tra i
Soci Fondatori od Ordinari (associati da almeno 2 anni, escluso quello in corso) che si
siano impegnati a titolo di membri del Consiglio Direttivo nell'attività della
Federazione negli anni precedenti e che possiede requisiti di: preparazione accademica e/o
di esperienza di gestione manageriali.
Per la prima volta viene eletto dai soci fondatori in sede di atto costitutivo.
Rimane in carica 2 anni.
È il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi in giudizio, con
facoltà di promuovere e sostenere azioni od istanze giudiziare ed amministrative per ogni
grado di giurisdizione e di nominare ad uopo Avvocati.
I suoi compiti sono:
a) eseguire, nelle pratiche amministrative, le
decisioni del Consiglio Direttivo, purché non contravvengano agli interessi economici
della Federazione;
b) proporre in sede di Assemblea generale
l'eventuale sospensione dal diritto di voto per i soci con inadempienze amministrative o
sottoposti a sanzioni disciplinari, o il cui nome non risulti iscritto nel registro dei
soci da almeno un anno;
c) verificare la legale costituzione,
annualmente, delle Associazioni che aderiscono alla federazione e di quelle che chiedono
l'adesione;
d) partecipare alle riunioni internazionali;
e) reperire e gestire i fondi necessari
all'attività della Federazione, tenere un registro di contabilità in ogni momento a
disposizione del Consiglio Direttivo;
f) riscuotere le entrate, rilasciando
quietanza e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza associativa;
g) tenere i Libri contabili e non;
h) redigere il rendiconto e/o bilancio
consuntivo e preventivo annuale;
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Art. 31
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All'Amministratore spettano altresì, in via
esclusiva e con autonomia di firma, lo svolgimento delle attività gestionali, economiche,
finanziarie, in particolare, presso Istituti di Credito e Bancari, Enti pubblici e
privati, Fondazioni o Privati finanziatori, Amministrazione Postale.
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Art. 32
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L'Amministratore ha diritto di veto sulle
delibere del Consiglio Direttivo in merito ad erogazioni di fondi non previste dal
bilancio preventivo o di spese incompatibili con la disponibilità finanziaria della
Federazione.
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Coordinatore
per gli scambi internazionali
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Art. 33
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Viene eletto, dall'Assemblea dei Soci, a
maggioranza semplice e per alzata di mano, tra i soci presenti che abbiano una buona ed
oggettiva conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di relazioni pubbliche in
ambito accademico, sociali, nazionali ed internazionali, bilancio permettendo.
Rimane in carica 2 anni.
Egli rappresenta, quando e dove richiesto, la
Federazione, come gli altri membri del Consiglio Direttivo in occasione della stipula dei
contratti internazionali di scambio tra la Federazione ed altre Associazioni estranee ad
essa.
Ha il compito di coordinare ed incentivare i Programmi di Mobilità.
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Coordinatore
per l'attività editoriale
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Art. 34
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Viene eletto, dall'Assemblea dei Soci, a
maggioranza semplice e per alzata di mano, tra i soci presenti.
Deve avere una buona ed oggettiva conoscenza della lingua inglese e possibilmente
di una II lingua straniera.
Rimane in carica 2 anni.
Ha il compito di:
a) preparare, redigere e pubblicare il
Giornale della Federazione;
b) curare l'informatizzazione della
Federazione in ogni ambito;
c) gestire tutti i Programmi di scambi
culturali dell'Unione Europea;
d) dopo averle ricevute dal neo eletto
Segretario Generale, deve inviare copia del verbale dell'Assemblea Generale a tutte le
Associazioni federate, entro e non oltre 45 giorni dalla data di chiusura dei lavori;
e) partecipare come rappresentante della
Federazione (quando e dove richiesto) alle riunioni internazionali, bilancio permettendo;
f) prende visione della corrispondenza non
commerciale e non finanziaria, in arrivo che trasmette agli organi dell'associazione, cura
l'archivio sociale.
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Coordinatore
dei programmi di cooperazione
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Art. 35
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Viene eletto dall'Assemblea dei Soci, a
maggioranza semplice e per alzata di mano, tra i soci presenti che abbiano una buona ed
oggettiva conoscenza della lingua inglese.
Rimane in carica 2 anni.
I suoi compiti sono:
a) coordinare le Associazioni nei progetti
Interuniversitari di Cooperazione istituiti dall'Unione Europea e dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
b) promuovere la sensibilizzazione alle
problematiche degli interventi umanitari nei Paesi in via di sviluppo;
c) partecipare come rappresentante della
Federazione (quando e dove richiesto) alle riunioni internazionali, bilancio permettendo.
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Riunioni
internazionali
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Art. 36
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Partecipano di diritto agli incontri
internazionali il Segretario Generale, l'Amministratore e bilancio permettendo anche i
Coordinatori, membri del Consilgio Direttivo.
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Consulenze
e Bilancio
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Art. 37
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L'Assemblea Generale approva entro il IV mese
dalla fine dell'esercizio il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dalla
Contabilità Economica e dalle Note Integrative.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio viene predisposto e redatto dall'Amministratore che avrà cura di
sottoporlo annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale.
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